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Lo statuto

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - ATTIVITA'

ART. 1
E' costituita una Cooperativa Sociale che si denomina "COOPERATIVA SOCIALE EPHEDRA" Società Cooperativa a responsabilità limitata.
ART. 2
La Cooperativa ha sede in ARCO (TN) Via Santa Caterina nr. 94/C. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
ART. 3
La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilaventi) e potrà essere prorogata o ridotta con delibera dell'assemblea straordinaria.
ART. 4
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla prevenzione del disagio psico-sociale e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi, orientati al recupero di situazioni di marginalità sociale oltre che di svantaggio psico-fisico.La Cooperativa elabora e gestisce progetti volti alla promozione dell'autosviluppo delle popolazioni abitanti nei Paesi svantaggiati del mondo, promuovendo anche iniziative volte a sensibilizzare e ad arricchire culturalmente la società trentina al fine di favorire le condizioni per una reale tolleranza e multietnicità della società stessa.La Cooperativa promuove inoltre, in collaborazione con altre istituzioni, Enti ed Associazioni, progetti e/o interventi nel campo dell'educazione allo sviluppo. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono minori, giovani, adulti e familiari in situazione di disagio e/o emarginazione.
ART. 5
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire:
Centri educativi diurni e/o residenziali di accoglienza e socializzazione.
Attività di formazione e assistenza.
Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
Progetti personalizzati di sostegno e/o recupero psico-sociale.
La Cooperativa può inoltre svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.La Cooperativa non svolge attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 art. 1 lettera b) e Legge Regionale 22 ottobre 1988 n. 24 articolo 3, 2^ comma - lettera b), modificata con Legge Regionale dell'1 novembre 1993 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a Consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti, ed in particolare nei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29.9.73 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzatura apparecchiatura arredamenti ed altro.

TITOLO II
SOCI

ART. 6
Il numero dei soci è illimitato, ma non può in ogni caso essere inferiore a quanto stabilito dalla legge. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Possono essere soci:
coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni di questi ultimi, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali, previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per le spese di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e il rimborso delle spese sostenute.
Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.
coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato;
soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
ART. 7
Chi desidera diventare socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta;
i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
l'entità della quota che si propone di sottoscrivere;
l'impegno che intende assumere rispetto all'attività della Cooperativa.
Nel caso di persona giuridica, questa dovrà allegare alla domanda la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione. Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.
ART. 8
I soci hanno l'obbligo di:
sottoscrivere e versare una quota di partecipazione al capitale del valore minimo di Lire 100.000 (centomila) e nel limite massimo previsto dalle leggi vigenti. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta;
osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con gli interessi della Cooperativa.
ART. 9
I soci hanno il diritto di:
partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle carichi sociali;
usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
di esaminare il libro soci e il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
ART. 10
Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, a esclusione o a morte del socio.
ART. 11
Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione. Tale dichiarazione ha effetto, ai sensi di cui all'art. 2529 del C.C., con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata o fatta pervenire tre mesi prima; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.
ART. 12
L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge può essere deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Cooperativa, ovvero perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio. Contro la delibera dell'Assemblea il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio Arbitrale, la cui decisione è definitiva.
L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione nel Libro dei Soci da farsi a cura degli Amministratori.
Dalla data di tale annotazione il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.
ART. 13
Nei casi di recesso, di esclusione o di morte del socio, la liquidazione della quota ha luogo per un importo comunque non superiore a quello effettivamente versato.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14
Il patrimonio sociale è costituito:
dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote del valore minimo di Lire 100.000 (centomila) ciascuna. Le quote non possono essere sottoposte a pegno, né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa; alle stesse non può essere corrisposto alcun dividendo;
dal fondo di riserva indivisibile formato con gli utili annuali ad esso devoluti a mente dell'art. 19;
da altri eventuali fondi di riserva costituiti da altri accantonamenti comunque deliberati;
da proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici o privati, anche non soci.
E' prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formate dai conferimenti dei soci sovventori . Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. I titoli azionari saranno emessi e distribuiti ai soci sovventori solo su esplicita richiesta. La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel Libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
ART. 15
Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della Cooperativa sia nel caso di un suo scioglimento.
ART. 16
Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere destinato al fondo costituito ai sensi dell'art. 11 comma I L. 59/92 e successive modifiche.


TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 17
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
ART. 18
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti circa il conseguimento dello scopo sociale, in conformità del carattere cooperativo della società, e l'attività sociale effettivamente svolta.
ART. 19
Gli utili netti dovranno essere così destinati:
nella misura almeno del 20% alla riserva legale;
nella misura e con le modalità previste dalla legge al competente foro mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
la rimanenza può essere destinata ad altri fondi o riserve, comunque indivisibili.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere destinata a fini mutualistici.
Nessun utili può essere destinato ai soci cooperatori sotto qualsiasi forma.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

ART. 20
Sono organi sociali:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio di Amministrazione;
il Collegio dei Sindaci;
ASSEMBLEA
ART. 21
L'assemblea dei Soci è Ordinaria e Straordinaria.
Spetta all'Assemblea Ordinaria:
eleggere le cariche sociali;
approvare il bilancio annuale, con relative relazioni, e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
approvare la relazione annuale circa il proseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
approvare i programmi annuali e pluriennali dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della Cooperativa;
approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
deliberare sull'esclusione dei soci;
deliberare sulla compravendita di immobili e costruzioni e/o trasferimento di diritti reali;
deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta con indicati gli argomenti da trattare di almeno un quinto dei soci.
Sono riservate all'Assemblea Straordinaria:
le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
ART. 22
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.
L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito regionale in luoghi di agevole accesso con i comuni mezzi di trasporto.
La convocazione avviene mediante avviso da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi ai soci a mezzo di lettera raccomandata oppure lettera controfirmata dal socio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea e l'ordine del giorno che sarà trattato.
Vi può inoltre essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
ART. 23
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi di tutti i soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) di essi. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti, effettuata la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.
ART. 24
Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
I soci persone fisiche e giuridiche hanno diritto ad un voto.
I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora alla data dell'Assemblea il numero dei soci sovventori aventi diritto al voto superi tale limite, le votazioni devono tenersi utilizzando il sistema delle votazioni separate o con schede diverse per le due categorie di soci. In tali casi i voti espressi dai soci sovventori vanno rapportati al limite suddetto, moltiplicando i voti per il coefficiente risultante dal rapporto fra un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e il numero dei soci sovventori.
Il socio che per giustificato motivo è impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci.
Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale. Le elezioni delle cariche sociali si fanno con voto palese.
ART. 25
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. In assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci che debba presiederla.
L'Assemblea designa altresì il Segretario e due scrutatori. Le deliberazioni prese in conformità alla Legge e al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 26
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci a maggioranza relativa di voti.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza di questi deve essere composta da soci cooperatori. Tra i consiglieri eletti, l'Assemblea elegge, a maggioranza, relativa di voti, il Presidente ed il Vicepresidente. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.
ART. 27
Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno, per qualunque causa, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, ma ne rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, potrà surrogare il mancante sino alla prossima Assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.
ART. 28
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea. Tra l'altro spetta ad esso:
deliberare sull'ammissione dei soci;
convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;
formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
compilare il bilancio di esercizio e le eventuali relazioni;
redigere la relazione annuale circa il proseguimento dello scopo sociale e l'attività effettivamente svolta;
assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
predisporre i programmi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso;
stipulare tutti i contratti e gli atti attinenti all'attività sociale.
ART. 29
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Sindaci.
Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza di voti.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
ART. 30
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.
Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale, la quale ragione sociale sia scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente la Cooperativa di fronte a terzi senza necessità di ulteriori formalità.
In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vicepresidente.
COLLEGIO DEI SINDACI
ART. 31
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti, eletti dall'Assemblea, a maggioranza relativa dei voti, fra i soci e non soci. Fra i membri effettivi eletti l'Assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Sindaci. Non possono essere eletti alla carica di Sindaci e, se eletti, decadono dall'Ufficio, il coniuge, nonché i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, nonché tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità prevista dalla legge e comunque coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro comunque retribuito.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio.
Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Esso delibera a maggioranza di voti. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali devono essere invitati.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due assemblee, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'Ufficio. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.
COLLEGIO ARBITRALE
ART. 32
Tutte le controversie che possano formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, salvo quelle che per il loro oggetto sono riservate inderogabilmente alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.
La parte che vorrà promuovere l'arbitrato, comunicherà all'altro con lettera raccomandata A.R. il nome dell'arbitro prescelto. L'altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata A.R. il nome dell'arbitro prescelto. I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il collegio. Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede la società, su richiesta di una delle parti. L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.
Il collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.
Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 33
Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea Straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e le norme della liquidazione.
ART. 34
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperative e di cooperative sociali.